Convenzione

Art. 24

Promozione della ricerca antidoping

In vigore dal 15 dic 2007
- Promozione della ricerca antidoping Gli Stati parte si impegnano ad incoraggiare e promuovere, nei limiti delle loro possibilità, la ricerca antidoping in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti in merito a: (a) la prevenzione, i metodi di individuazione, gli aspetti comportamentali e sociali del doping e le sue conseguenze sulla salute; (b) i sistemi ed i metodi di elaborazione di programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l'integrità dell'individuo; (c) l'utilizzo di tutte le nuove sostanze e metodi derivati dai progressi scientifici.
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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-24

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