Convenzione
Art. 24
Promozione della ricerca antidoping
In vigore dal 15 dic 2007
- Promozione della ricerca antidoping
Gli Stati parte si impegnano ad incoraggiare e promuovere, nei limiti delle loro possibilità, la ricerca antidoping in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti in merito a:
(a) la prevenzione, i metodi di individuazione, gli aspetti comportamentali e sociali del doping e le sue conseguenze sulla salute;
(b) i sistemi ed i metodi di elaborazione di programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l'integrità dell'individuo;
(c) l'utilizzo di tutte le nuove sostanze e metodi derivati dai progressi scientifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2007-11-26;230#art-c-24