Accordo›Titolo III
Art. 43
Partecipazione della società civile organizzata alla cooperazione
In vigore dal 6 apr 2006
Partecipazione della società civile organizzata alla cooperazione
1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo costruttivo con essa e la sua partecipazione concreta.
2. Conformemente alle disposizioni giuridiche e amministrative delle Parti, la società civile organizzata può:
a) partecipare all'iter decisionale a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
c) beneficiare di risorse finanziarie, se ciò è ammesso dalle normative nazionali di ciascuna Parte, e di sostegno al consolidamento delle capacità nei settori critici;
d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-43