AccordoTitolo III

Art. 43

Partecipazione della società civile organizzata alla cooperazione

In vigore dal 6 apr 2006
Partecipazione della società civile organizzata alla cooperazione 1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo costruttivo con essa e la sua partecipazione concreta. 2. Conformemente alle disposizioni giuridiche e amministrative delle Parti, la società civile organizzata può: a) partecipare all'iter decisionale a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici; b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo; c) beneficiare di risorse finanziarie, se ciò è ammesso dalle normative nazionali di ciascuna Parte, e di sostegno al consolidamento delle capacità nei settori critici; d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.
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