AccordoTitolo III

Art. 38

Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione e la conservazione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In tale contesto, il rapporto tra povertà e ambiente e l'impatto ambientale delle attività economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la ratifica e il sostegno dell'applicazione di accordi ambientali multilaterali e di altri accordi internazionali relativi ad aspetti quali il cambiamento climatico, la biodiversità, la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici. 2. La cooperazione si concentrerà in particolare sui seguenti aspetti: a) la prevenzione del degrado ambientale; b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversità, gli ecosistemi di montagna e le risorse genetiche), nel rispetto della strategia regionale in materia di biodiversità della regione tropicale andina; c) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti; d) il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; e) la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacità in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini e la promozione di programmi comuni di ricerca a livello regionale; f) la protezione e la tutela delle conoscenze e delle prassi tradizionali in materia di utilizzo sostenibile delle risorse della biodiversità.
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Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità (Art. 38 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo