Accordo›Titolo III
Art. 38
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità
1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione e la conservazione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In tale contesto, il rapporto tra povertà e ambiente e l'impatto ambientale delle attività economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la ratifica e il sostegno dell'applicazione di accordi ambientali multilaterali e di altri accordi internazionali relativi ad aspetti quali il cambiamento climatico, la biodiversità, la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.
2. La cooperazione si concentrerà in particolare sui seguenti aspetti:
a) la prevenzione del degrado ambientale;
b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversità, gli ecosistemi di montagna e le risorse genetiche), nel rispetto della strategia regionale in materia di biodiversità della regione tropicale andina;
c) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti;
d) il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
e) la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacità in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini e la promozione di programmi comuni di ricerca a livello regionale;
f) la protezione e la tutela delle conoscenze e delle prassi tradizionali in materia di utilizzo sostenibile delle risorse della biodiversità.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-38