Accordo›Titolo III
Art. 35
Cooperazione in materia di protezione dei dati
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di protezione dei dati
1. Le Parti decidono di promuovere un elevato livello di protezione in materia di trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente alle norme internazionali più rigorose.
2. Le Parti coopereranno inoltre in materia di protezione dei dati personali per innalzare il livello di tale protezione e si adopereranno al fine di eliminare gli ostacoli, dovuti alla protezione insufficiente di tali dati, che rendono difficile la loro libera circolazione tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-35