AccordoTitolo III

Art. 35

Cooperazione in materia di protezione dei dati

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di protezione dei dati 1. Le Parti decidono di promuovere un elevato livello di protezione in materia di trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente alle norme internazionali più rigorose. 2. Le Parti coopereranno inoltre in materia di protezione dei dati personali per innalzare il livello di tale protezione e si adopereranno al fine di eliminare gli ostacoli, dovuti alla protezione insufficiente di tali dati, che rendono difficile la loro libera circolazione tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-35

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Cooperazione in materia di protezione dei dati (Art. 35 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo