Accordo›Titolo III
Art. 30
Cooperazione tra istituzioni finanziarie
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione tra istituzioni finanziarie
Le Parti decidono di promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie nazionali e regionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-30