AccordoTitolo III

Art. 30

Cooperazione tra istituzioni finanziarie

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione tra istituzioni finanziarie Le Parti decidono di promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie nazionali e regionali.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-30

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Cooperazione tra istituzioni finanziarie (Art. 30 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo