Accordo›Titolo III
Art. 25
Cooperazione nel settore dell'energia
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore dell'energia
1. Le Parti concordano che l'obiettivo comune sarà quello di stimolare la cooperazione nel settore dell'energia, consolidando in particolare le relazioni economiche in ambiti cruciali quali l'energia idroelettrica, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, tenendo conto del fatto che nei paesi andini sono già stati avviati progetti di interconnessione elettrica.
2. In particolare, la cooperazione può comprendere:
a) la realizzazione di politiche energetiche che comprendano infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione della fornitura di energia e miglioramento dell'accesso ai mercati dell'energia, facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione;
b) gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
c) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
d) iniziative di cooperazione tra imprese operanti nel settore.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-25