Accordo›Titolo III
Art. 24
Cooperazione nel settore minerario
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore minerario
Le Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguarderà soprattutto:
a) la promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le Parti alla prospezione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse minerarie e al loro utilizzo, in conformità con le legislazioni di entrambe le Parti;
b) la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;
c) la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;
d) lo sviluppo di misure per promuovere investimenti in questo settore;
e) l'elaborazione di misure volte a garantire l'integrità ambientale e la responsabilità delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-24