Accordo›Titolo III
Art. 22
Cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale
Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale, in una prospettiva di promozione della diversificazione, delle pratiche ecocompatibili, dello sviluppo socioeconomico sostenibile e della sicurezza alimentare. A tal fine, le Parti esamineranno:
a) misure volte a migliorare la qualità dei prodotti agricoli, il potenziamento delle capacità, il trasferimento di tecnologia, misure a favore delle associazioni di produttori e interventi volti a sostenere le attività di promozione commerciale;
b) misure relative alla salute ambientale, alle misure zoosanitarie e fitosanitarie e ad altri aspetti collegati, tenendo conto della legislazionein vigore di entrambe le Parti e dei rispettivi obblighi internazionali, che derivano in particolare dalle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e degli accordi multilaterali in materia ambientale;
c) misure relative allo sviluppo socioeconomico sostenibile dei territori rurali, comprese le prassi ecocompatibili, la silvicoltura, la ricerca, l'accesso ai terreni, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;
d) misure relative alla tutela e alla promozione delle attività tradizionali basate sulle specifiche identità delle popolazioni e delle comunità rurali, quali gli scambi di esperienze e partenariati, lo sviluppo di joint venture e di reti di cooperazione tra agenti locali o operatori economici.
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