Accordo›Titolo III
Art. 18
Cooperazione doganale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione doganale
1. Le Parti concordano che gli scopi della cooperazione in questo settore saranno intesi a garantire il rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio relative al commercio e allo sviluppo sostenibile e rendere compatibili i sistemi doganali delle due Parti, al fine di facilitare gli scambi fra queste ultime.
2. La cooperazione potrà comprendere:
a) la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione e esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
b) il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi automatizzati e sistemi elettronici per lo scambio dei dati (EDI);
c) misure per migliorare la trasparenza e le procedure di impugnazione avverso le decisioni e i decreti delle autorità doganali;
d) meccanismi per garantire la consultazione regolare con la comunità degli operatori commerciali in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione.
3. Le Parti decidono di prendere in esame la possibilità di concludere un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale, nel quadro istituzionale del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-18