Accordo›Titolo III
Art. 14
Cooperazione nel settore dei servizi
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore dei servizi
Conformemente alle norme dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), le Parti decidono di rafforzare la cooperazione in tale settore per adeguarsi al ruolo sempre più importante che i servizi svolgono nello sviluppo e nella diversificazione delle loro economie. L'aumento della cooperazione sarà finalizzato al miglioramento della competitività del settore dei servizi della Comunità andina ed alla sua maggiore partecipazione allo scambio di servizi a livello mondiale, in maniera compatibile con lo sviluppo sostenibile. Le Parti individueranno i settori dei servizi sui quali sarà incentrata la cooperazione. Le attività riguarderanno, tra l'altro, il contesto normativo e l'accesso alle fonti di finanziamento e alla tecnologia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-14