AccordoTitolo III

Art. 19

Cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione della conformità

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione della conformità 1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazione della conformità è un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale. 2. Lo scopo della cooperazione tra le Parti sarà quello di promuovere iniziative nei seguenti ambiti: a) cooperazione in campo normativo; b) allineamento dei regolamenti tecnici con le norme internazionali ed europee; e c) creazione di un sistema regionale di notifica e di una rete di organismi di valutazione della conformità che operino su basi non discriminatorie e sviluppo dell'utilizzo dell'accreditamento. 3. In pratica, la cooperazione permetterà di: a) fornire assistenza organizzativa e tecnica per incentivare la creazione di reti e di organismi regionali e aumentare il coordinamento delle politiche per promuovere un approccio comune all'utilizzo delle norme internazionali e regionali, favorendo così l'adozione di regole tecniche e procedure di valutazione della conformità compatibili; b) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate a colmare il divario esistente tra le Parti in materia di valutazione della conformità e di standardizzazione, in particolare lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione; e c) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate al miglioramento della compatibilità dei rispettivi sistemi adottati dalle Parti nelle aree di cui sopra, e in particolare negli ambiti della trasparenza, delle buone prassi normative e della promozione di norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-19

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