AccordoTitolo III

Art. 21

Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese Le Parti decidono di favorire la formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, in particolare attraverso: a) la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint ventures e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti; b) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione; c) la facilitazione del trasferimento di tecnologia; d) l'individuazione e la valutazione dei canali di distribuzione.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-21

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Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo