Accordo›Titolo III
Art. 26
Cooperazione nel settore dei trasporti
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore dei trasporti
1. Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture, a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, dei trasporti per le vie navigabili interne, e di quelli ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
2. La cooperazione potrà comprendere:
a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporti multimodali ed altre questioni di interesse reciproco;
b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, incluse forme adeguate di cooperazione tra le competenti autorità;
c) progetti per il trasferimento di tecnologia europea nel sistema globale di navigazione satellitare e la costruzione di centri urbani di trasporto pubblico;
d) miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali appropriate per migliorare l'applicazione delle norme internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-26