AccordoTitolo III

Art. 26

Cooperazione nel settore dei trasporti

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore dei trasporti 1. Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture, a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, dei trasporti per le vie navigabili interne, e di quelli ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. 2. La cooperazione potrà comprendere: a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporti multimodali ed altre questioni di interesse reciproco; b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, incluse forme adeguate di cooperazione tra le competenti autorità; c) progetti per il trasferimento di tecnologia europea nel sistema globale di navigazione satellitare e la costruzione di centri urbani di trasporto pubblico; d) miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali appropriate per migliorare l'applicazione delle norme internazionali.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-26

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Cooperazione nel settore dei trasporti (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo