Accordo›Titolo III
Art. 31
Cooperazione in materia di promozione degli investimenti
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di promozione degli investimenti
1. Le Parti decidono di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la formazione di un clima stabilmente favorevole agli investimenti reciproci.
2. La cooperazione assumerà, in particolare, la forma di:
a) promozione e sviluppo dei meccanismi di scambio e di divulgazione di informazioni sulla legislazione in materia di investimenti e sulle opportunità in questo settore;
b) elaborazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti di entrambe le Parti, ove opportuno, attraverso la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati membri di entrambe le Parti, intesi a promuovere e a proteggere gli investimenti e ad evitare la doppia tassazione;
c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
d) strumenti per la creazione di joint ventures.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-31