AccordoTitolo III

Art. 34

Cooperazione in materia di protezione del consumatore

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di protezione del consumatore 1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito dovrà mirare a rendere compatibili i programmi di protezione dei consumatori di entrambe le Parti. 2. Per quanto possibile, essa può comportare: a) l'aumento della compatibilità della legislazione in materia di consumatori, allo scopo di evitare gli ostacoli al commercio e garantire contemporaneamente un alto livello di protezione del consumatore; b) la creazione e lo sviluppo di sistemi di scambi di informazione, per esempio sistemi di allarme rapido, relativi ad alimenti e mangimi, che presentano rischi per la salute pubblica e degli animali; c) il potenziamento delle capacità di attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, sulla base di criteri di trasparenza, non discriminazione e prevedibilità; d) lo stimolo della cooperazione e dello scambio di informazioni tra associazioni dei consumatori; e) il sostegno al "Gruppo andino sulla partecipazione della società civile per la difesa dei diritti dei consumatori".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo