AccordoTitolo III

Art. 29

Cooperazione nel settore del turismo

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore del turismo Le Parti concordano che gli obiettivi della cooperazione in tale settore sono: a) adottare le migliori prassi allo scopo di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo nella regione andina; b) migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti; c) sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza economica e sociale del turismo in una prospettiva di sviluppo della regione andina; d) promuovere e sviluppare l'ecoturismo; e) promuovere l'adozione di politiche comuni nel settore del turismo nel quadro della Comunità andina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo