Accordo›Titolo III
Art. 28
Cooperazione in materia di audiovisivi.
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di audiovisivi.
Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media in generale, per mezzo di iniziative congiunte nel campo della formazione e della realizzazione, produzione e distribuzione di audiovisivi. La cooperazione sarà gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-28