AccordoTitolo III

Art. 23

Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura Le Parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, nonché la valutazione dell'impatto ambientale. La cooperazione dovrebbe inoltre includere ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunità europea e uno o più paesi membri della Comunità andina e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-23

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