Accordo›Titolo III
Art. 39
Cooperazione in materia di calamità naturali
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di calamità naturali
Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sarà finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione andina rispetto alle calamità naturali attraverso il potenziamento delle capacità regionali di progettazione e prevenzione, l'armonizzazione del quadro giuridico e il miglioramento del coordinamento istituzionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-39