Accordo›Titolo III
Art. 42
Cooperazione sociale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione sociale
1. Le Parti concordano che lo scopo di questa cooperazione sarà stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella società.
2. La cooperazione dovrebbe contribuire ai processi di concertazione politica, economica e sociale volti a promuovere lo sviluppo trasversale nel quadro di strategie di riduzione della povertà e di creazione di posti di lavoro.
3. Le Parti sottolineano l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, dando priorità alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro.
4. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito può comprendere l'attuazione di un programma sociale andino basato su due pilastri: il mercato comune andino e lo sviluppo di meccanismi che stimolino la riduzione della povertà e la coesione regionale.
5. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nell'ambito dei settori summenzionati.
6. Le misure saranno coordinate con quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali competenti.
7. Se opportuno, e secondo le loro procedure interne, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e il suo omologo andino.
Storico versioni
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