Accordo›Titolo III
Art. 46
Cooperazione in materia di popolazioni sfollate e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di popolazioni sfollate e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali
1. Le Parti concordano che la cooperazione a favore delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali contribuirà a soddisfare i loro bisogni fondamentali nel periodo che va dal termine degli aiuti umanitari all'adozione di una soluzione a lungo termine per la soluzione del loro status.
2. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, le seguenti attività:
a) ricerca dell'autosufficienza e del reinserimento nel tessuto socioeconomico per le popolazioni sfollate e sradicate e per gli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
b) aiuti alle comunità locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
c) aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono;
d) interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprietà e assistenza per la composizione legale dei casi di violazione dei diritti umani subiti dalle persone in questione;
e) potenziamento della capacità istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-46