Accordo›Titolo III
Art. 49
Cooperazione in materia di migrazione
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di migrazione
1. Le Parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. In una prospettiva di consolidamento di tale cooperazione, le Parti organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani e l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti, tenendo in considerazione anche i legami storici e culturali che esistono tra le due regioni.
2. La cooperazione si baserà su una valutazione dei bisogni specifici realizzata in consultazione reciproca tra le Parti e sarà attuata conformemente alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale in vigore. La cooperazione affronterà in particolare i seguenti aspetti:
a) le cause di fondo della migrazione;
b) lo sviluppo e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";
c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, l'integrazione nella società per coloro che risiedono legalmente nel paese, l'istruzione e la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di lotta contro la rete di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;
e) il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;
f) l'ambito dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco, per esempio il rilascio di visti a persone che viaggiano per motivi commerciali, accademici o culturali;
g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, se opportuno, la fornitura di attrezzature.
3. Nell'ambito della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati illegali. A tal fine:
- ciascun paese andino riammetterà, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le
risorse amministrative necessarie a tale scopo; e
- ciascuno Stato membro dell'Unione europea riammetterà, su richiesta e senza formalità ulteriori, i propri cittadini illegalmente presenti sul territorio di un paese andino, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.
Le Parti decidono di concludere, su richiesta e il prima possibile, un accordo che disciplini gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi andini in materia di riammissione. Tale accordo riguarderà inoltre la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.
A tale scopo, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e ciascun paese andino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-49