AccordoTitolo III

Art. 47

Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità organizzata connessa

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità organizzata connessa 1. In base al principio della condivisione della responsabilità e ad integrazione del dialogo ad alto livello tra l'Unione europea e la Comunità andina in materia specifica di droga e il gruppo misto di controllo degli accordi sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzate per la fabbricazione illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito è finalizzata al coordinamento e al potenziamento degli sforzi congiunti di prevenzione e riduzione dei legami che sono all'origine del problema complessivo delle droghe illecite. Le Parti decidono inoltre di impegnarsi nella lotta contro la criminalità organizzata connessa al traffico di droga, anche per il tramite di associazioni ed organismi internazionali. Le Parti concordano che a tale scopo verrà utilizzato anche il meccanismo di coordinamento e di cooperazione in materia di droghe tra l'Unione europea, l'America latina e i Caraibi. 2. Le Parti coopereranno in questo settore per attuare in particolare: a) programmi di prevenzione dell'abuso di droghe; b) progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti; c) progetti di armonizzazione della legislazione e delle iniziative in materia nei paesi andini; d) programmi comuni di ricerca; e) misure e iniziative di cooperazione efficaci volte ad incentivare e consolidare lo sviluppo alternativo e a coinvolgere le comunità interessate; f) misure di prevenzione delle nuove coltivazioni illegali e del loro trasferimento in regioni ed aree fragili dal punto di vista ambientale, precedentemente non interessate dal fenomeno; g) applicazione effettiva di misure volte a prevenire la diversione di precursori e monitorarne il commercio equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali competenti, e in conformità degli accordi sui precursori tra la Comunità europea e ciascun paese andino, firmati il 18 dicembre 1995 sui precursori e le sostanze chimiche usate frequentemente nella fabbricazione illecita di droghe e sostanze psicotrope; h) potenziamento delle iniziative volte al controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi.
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Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite e la criminalità organizzata connessa (Art. 47 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunita' andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo