AccordoTitolo III

Art. 45

Cooperazione relativa alle popolazioni indigene

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione relativa alle popolazioni indigene 1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuirà alla creazione e allo sviluppo di partenariati con le popolazioni indigene, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della povertà, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani e della democrazia. 2. Le Parti decidono inoltre di cooperare ai fini della promozione di un'adeguata tutela delle conoscenze tradizionali, delle innovazioni e delle tradizioni delle comunità indigene e locali che perpetuano stili di vita tradizionali importanti ai fini della protezione e dell'utilizzo sostenibile della biodiversità e ai fini di una distribuzione equa dei benefici che possono derivare dall'applicazione di tali conoscenze. 3. Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integreranno nello sviluppo delle loro politiche le specificità delle popolazioni indigene, potenziando le capacità delle organizzazioni che rappresentano tali popolazioni, in modo da aumentare le ricadute positive su dette popolazioni della cooperazione allo sviluppo. 4. La cooperazione in tale ambito può aiutare le organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene, per esempio il gruppo di lavoro sui diritti delle popolazioni indigene, che è un organismo consultivo in seno al Sistema d'integrazione andino.
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