AccordoTitolo III

Art. 40

Cooperazione culturale e conservazione del patrimonio culturale

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione culturale e conservazione del patrimonio culturale 1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito, i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni verranno potenziati. 2. L'obiettivo è la promozione della cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione e stimolando le sinergie con i programmi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea. 3. La cooperazione sarà gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali. 4. Tale cooperazione può riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui: a) la traduzione di opere letterarie; b) la tutela, il restauro e il rilancio del patrimonio nazionale; c) le manifestazioni culturali, quali mostre di arte e artigianato e spettacoli di musica, danza e teatro, nonché lo scambio di artisti e professionisti nel settore culturale; d) la promozione della diversità culturale; e) gli scambi tra giovani; f) lo sviluppo delle industrie culturali; g) la conservazione del patrimonio culturale; h) la prevenzione del traffico illegale di beni che appartengono al patrimonio culturale e la lotta contro tale traffico, conformemente alle convenzioni internazionali firmate dalle Parti.
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