Accordo›Titolo III
Art. 40
Cooperazione culturale e conservazione del patrimonio culturale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione culturale e conservazione del patrimonio culturale
1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito, i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni verranno potenziati.
2. L'obiettivo è la promozione della cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione e stimolando le sinergie con i programmi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea.
3. La cooperazione sarà gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali.
4. Tale cooperazione può riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:
a) la traduzione di opere letterarie;
b) la tutela, il restauro e il rilancio del patrimonio nazionale;
c) le manifestazioni culturali, quali mostre di arte e artigianato e spettacoli di musica, danza e teatro, nonché lo scambio di artisti e professionisti nel settore culturale;
d) la promozione della diversità culturale;
e) gli scambi tra giovani;
f) lo sviluppo delle industrie culturali;
g) la conservazione del patrimonio culturale;
h) la prevenzione del traffico illegale di beni che appartengono al patrimonio culturale e la lotta contro tale traffico, conformemente alle convenzioni internazionali firmate dalle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-40