AccordoTitolo III

Art. 41

Cooperazione in materia di salute

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di salute 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore sanitario allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e dell'uguaglianza di trattamento e promuovendo la creazione di strumenti di finanziamento equi che garantiscano un migliore accesso dei poveri al servizio sanitario. 2. Le Parti concordano che la prevenzione primaria coinvolge anche altri settori, quali l'istruzione, le risorse idriche e l'igiene. A tale proposito, le Parti si impegnano a potenziare e sviluppare partenariati non limitati al settore della salute per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare in materia di lotta contro 1'Aids, la malaria e la tubercolosi, nel rispetto delle norme pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. Sono inoltre necessari partenariati con la società civile organizzata, le ONG e il settore privato per affrontare i problemi di salute sessuale e riproduttiva e i diritti correlati, adottando un approccio attento ad una prospettiva di genere, e per sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate. 3. Le Parti decidono di cooperare a livello di infrastrutture di base, quali la fornitura di acqua e le reti fognarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo