Accordo›Titolo III
Art. 48
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa
1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale e del traffico di droga in particolare.
2. Tale cooperazione comprenderà assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo funzionamento di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione consentirà scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio del denaro, analoghe a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task force "Azione finanziaria" (FATF). Si incoraggerà la cooperazione a livello di regione andina.
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