Accordo›Titolo IV
Art. 52
Quadro istituzionale
In vigore dal 6 apr 2006
Quadro istituzionale
1. Le Parti decidono di mantenere il comitato misto, istituito con l'accordo di cooperazione con la Comunità andina del 1983 e riconfermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. Tale comitato si riunirà alternativamente nell'Unione europea e nella Comunità andina a livello di alti funzionari. Il programma delle riunioni del comitato misto viene deciso di comune accordo. Il comitato stesso provvederà ad elaborare disposizioni relative alla frequenza delle riunioni, alla presidenza e ad altre questioni che potrebbero sorgere, tra cui l'eventuale creazione di sottocomitati.
2. Il comitato misto è responsabile dell'attuazione generale dell'accordo. In tale ambito verranno inoltre affrontate le questioni relative alle relazioni economiche tra le Parti, comprese le questioni sanitarie e fitosanitarie, e con i singoli paesi membri della Comunità andina.
3. Verrà istituito un comitato consultivo misto incaricato di assistere il comitato misto nella promozione del dialogo con le organizzazioni economiche e sociali della società civile organizzata.
4. Le Parti incoraggeranno il Parlamento europeo e il Parlamento andino ad istituire un comitato interparlamentare nell'ambito del presente accordo, conformemente alle prassi consolidate.
Storico versioni
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