Accordo›Titolo III
Art. 12
Cooperazione regionale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione regionale
Le Parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione attualmente esistenti per promuovere attività finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e la Comunità andina e tra i paesi andini e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali la promozione del commercio e degli investimenti, l'ambiente, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamità naturali, la ricerca, l'energia, i trasporti, le infrastrutture per le comunicazioni, lo sviluppo regionale e la pianificazione dell'uso del territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-12