Accordo›Titolo III
Art. 7
Strumenti
In vigore dal 6 apr 2006
Strumenti
Le Parti concordano che la cooperazione prenderà la forma di assistenza tecnica, studi, formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca, sviluppo di infrastrutture, impiego di nuovi strumenti finanziari o qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, sulla base degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione e conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili a tale cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-7