Accordo›Titolo II
Art. 5
Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza
Le Parti cooperano, nella misura del possibile, nel settore della politica estera e di sicurezza, coordinano le rispettive posizioni e adottano iniziative congiunte nelle sedi internazionali appropriate.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-5