AccordoTitolo II

Art. 4

Meccanismi

In vigore dal 6 apr 2006
Meccanismi Le Parti concordano che il dialogo politico sarà condotto: a) se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato o di governo, b) a livello ministeriale, c) a livello di alti funzionari, d) a livello operativo, e utilizzerà nella misura del possibile le vie diplomatiche.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-4

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