Accordo›Titolo II
Art. 4
Meccanismi
In vigore dal 6 apr 2006
Meccanismi
Le Parti concordano che il dialogo politico sarà condotto:
a) se del caso e previo accordo di entrambe le Parti, a livello di capi di Stato o di governo,
b) a livello ministeriale,
c) a livello di alti funzionari,
d) a livello operativo,
e utilizzerà nella misura del possibile le vie diplomatiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;138#art-a-4