AccordoTitolo III

Art. 30

Cooperazione tra istituzioni finanziarie

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione tra istituzioni finanziarie Le Parti intendono promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-30

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