Art. 30 · Cooperazione tra istituzioni finanziarie
AccordoTitolo III

Art. 30

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Cooperazione tra istituzioni finanziarie

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione tra istituzioni finanziarie Le Parti intendono promuovere, sulla base dei propri bisogni e nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni, la cooperazione tra istituzioni finanziarie.
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