Accordo›Titolo III
Art. 27
Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di società dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni
1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni rappresentano settori chiave di una società moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la società dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuirà alla riduzione del divario digitale e allo sviluppo delle risorse umane.
2. La cooperazione in questo ambito intende promuovere:
a) il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione;
b) in conformità della legislazione interna delle Parti, il dialogo sugli aspetti normativi e politici delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;
c) lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformità e sull'omologazione;
d) la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
e) progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della società dell'informazione;
f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici;
g) scambi e formazione di personale specializzato;
h) elaborazione di applicazioni nell'ambito dell'e-government.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-27