Accordo›Titolo III
Art. 23
Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Le Parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, comprese le valutazioni di impatto ambientale. La cooperazione riguarderà inoltre ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunità europea e uno o più paesi centroamericani e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-23