Accordo›Titolo III
Art. 18
Cooperazione doganale
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione doganale
1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale settore sarà volta all'elaborazione di misure di facilitazione doganale e commerciale e alla promozione dello scambio di informazioni relative ai sistemi doganali delle Parti, così da facilitare gli scambi tra le Parti.
2. Come concordato tra le Parti, la cooperazione potrà comprendere, tra le altre cose:
a) la semplificazione e l'armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione in base alle norme internazionali, compreso l'uso di dichiarazioni semplificate;
b) il miglioramento delle procedure doganali, tramite strumenti quali la valutazione del rischio, procedure semplificate per l'ingresso e il rilascio delle merci, il riconoscimento dello stato di commerciante autorizzato, utilizzando sistemi elettronici per lo scambio dei dati (electronic data interchange, EDI) e sistemi automatizzati;
c) misure per migliorare la trasparenza e le procedure di impugnazione avverso le decisioni e i decreti delle autorità doganali;
d) strumenti per incoraggiare la consultazione regolare con la comunità degli operatori commerciali in materia di regolamenti e procedure di importazione ed esportazione.
3. Nel quadro istituzionale creato dal presente accordo, si può ipotizzare la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca in materia doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-18