Accordo›Titolo III
Art. 19
Cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione della conformità
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di regole tecniche e di valutazione della conformità
1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di norme, regole tecniche e valutazione della conformità è un obiettivo chiave per lo sviluppo del commercio, in particolare per quanto concerne il commercio intraregionale.
2. Come concordato tra le Parti, la cooperazione promuoverà:
a) la fornitura in Centroamerica di programmi di assistenza tecnica per garantire che sistemi e strutture per la normalizzazione, l'accreditamento, la certificazione e la metrologia siano compatibili:
- con le norme internazionali;
- con i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e salute, di conservazione delle piante e degli animali, di protezione dei consumatori e di tutela dell'ambiente.
b) L'obiettivo della cooperazione in tale contesto è facilitare l'accesso ai mercati.
3. In pratica, la cooperazione permetterà di:
a) fornire assistenza organizzativa e tecnica per promuovere la creazione di reti e di organismi regionali e aumentare il coordinamento delle politiche per promuovere un approccio comune all'utilizzo delle norme internazionali e regionali in materia di regole tecniche e procedure di valutazione della conformità;
b) incoraggiare l'adozione di misure finalizzate a colmare il divario esistente tra le Parti in materia di valutazione della
conformità e di standardizzazione; e
c) incoraggiare l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, le buone prassi normative e la promozione di norme di qualità per i prodotti e le pratiche commerciali.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-19