AccordoTitolo III

Art. 24

Cooperazione nel settore minerario

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore minerario Le Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguarderà soprattutto: a) la promozione della partecipazione delle imprese delle Parti alla prospezione, allo sfruttamento e all'utilizzo sostenibile delle risorse minerarie in conformità con la propria legislazione; b) la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario; c) la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico; d) lo sviluppo di misure volte a promuovere gli investimenti nel settore, conformemente alla legislazione vigente in ciascuno dei paesi dell'America centrale e nell'Unione europea e nei suoi Stati membri; e) l'elaborazione di misure volte a promuovere l'integrità ambientale e la responsabilità delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-24

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Cooperazione nel settore minerario (Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo