Accordo›Titolo III
Art. 25
Cooperazione nel settore dell'energia
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore dell'energia
1. Le Parti concordano che il loro obiettivo comune sarà la promozione della cooperazione nel settore dell'energia, in settori chiave quali, tra gli altri e in base alle scelte delle Parti, l'energia idroelettrica, l'elettricità, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, conformemente alle legislazioni dei singoli paesi.
2. Tale cooperazione può comprendere, tra le altre, le seguenti attività:
a) elaborazione e pianificazione di politiche energetiche, che comprendano infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione della fornitura di energia e miglioramento dei mercati dell'energia e facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nei paesi dell'America centrale;
b) gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
c) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
d) promozione dell'applicazione di un meccanismo dello sviluppo pulito a sostegno delle iniziative relative ai cambiamenti e alla variabilità climatici;
e) la questione dell'impiego pulito e pacifico dell'energia nucleare.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-25