Accordo›Titolo III
Art. 21
Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese
Le Parti decidono di promuovere la formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese e delle microimprese, anche nelle zone rurali, attraverso:
a) la promozione di contatti tra operatori economici, di investimenti comuni, di joint ventures e di reti informative, utilizzando i programmi orizzontali esistenti;
b) la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti, la divulgazione di informazioni e la promozione dell'innovazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-21