Accordo›Titolo III
Art. 26
Cooperazione nel settore dei trasporti
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore dei trasporti
1. Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture e a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonché l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
2. La cooperazione potrà riguardare:
a) scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché su altri temi di comune interesse;
b) la gestione delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità;
c) progetti di cooperazione per il trasferimento della tecnologia europea nel sistema mondiale di navigazione via satellite e per la creazione di centri di trasporti pubblici urbani;
d) miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento e la cooperazione nelle sedi internazionali adeguate volta al miglioramento dell'applicazione delle norme internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-26