Accordo›Titolo III
Art. 28
Cooperazione in materia di audiovisivi
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di audiovisivi
Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media, in generale grazie a iniziative congiunte nel campo della formazione e delle attività di sviluppo, produzione e distribuzione di audiovisivi, anche negli ambiti educativo e culturale. La cooperazione avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e dei pertinenti accordi internazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-28