AccordoTitolo III

Art. 28

Cooperazione in materia di audiovisivi

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di audiovisivi Le Parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi e dei media, in generale grazie a iniziative congiunte nel campo della formazione e delle attività di sviluppo, produzione e distribuzione di audiovisivi, anche negli ambiti educativo e culturale. La cooperazione avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e dei pertinenti accordi internazionali.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-28

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Cooperazione in materia di audiovisivi (Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo