Accordo›Titolo III
Art. 32
Dialogo macroeconomico
In vigore dal 6 apr 2006
Dialogo macroeconomico
1. Le Parti concordano che la cooperazione è volta alla promozione dello scambio di informazioni sulle rispettive tendenze e politiche macroeconomiche e lo scambio di esperienze a livello di coordinamento delle politiche macroeconomiche nel quadro di un mercato comune.
2. Le Parti si impegneranno inoltre ad approfondire il dialogo tra le rispettive autorità competenti in materia di macroeconomia e, come concordato tra le Parti, esso potrà comprendere settori come la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica, la stabilità macroeconomica e il debito estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-32