AccordoTitolo III

Art. 37

Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito è volta al miglioramento significativo della qualità dell'istruzione e della formazione professionale. A tal fine, particolare attenzione sarà accordata al problema dell'accesso dei giovani, delle donne, degli anziani, delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani all'istruzione, intesa anche come corsi tecnici, corsi universitari e formazione professionale e al problema del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio relativi a tale settore. 2. Le Parti decidono di cooperare più strettamente in materia di istruzione e di formazione professionale, promuovendo la collaborazione tra università e imprese, al fine di aumentare il livello di competenza del personale di grado superiore. 3. Le Parti decidono inoltre di accordare particolare attenzione ai programmi e agli interventi decentrati (ALFA, ALBAN, URB-AL, ecc.), che creano contatti permanenti tra organismi specializzati di entrambe le Parti e che incoraggiano la condivisione e lo scambio di esperienze e risorse tecniche. In tale contesto, la cooperazione può inoltre sostenere iniziative e programmi scolastici e di formazione adeguati ai bisogni specifici dei paesi dell'America centrale. 4. Le Parti promuoveranno l'istruzione delle popolazioni indigene, anche negli idiomi parlati da queste ultime.
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