Accordo›Titolo III
Art. 36
Cooperazione scientifica e tecnologica
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le Parti concordano che la cooperazione scientifica e tecnologica verrà realizzata in un'ottica di interesse reciproco e conformemente alle rispettive politiche, allo scopo di:
a) scambiare informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
b) promuovere lo sviluppo delle risorse umane;
c) incoraggiare le relazioni tra le comunità scientifiche delle Parti;
d) stimolare la partecipazione del mondo imprenditoriale delle Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
e) promuovere l'innovazione e il trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di e-government e le tecnologie pulite, tra le Parti.
2. Le Parti decidono di promuovere e potenziare lo sviluppo e i processi innovativi nei settori della scienza, della ricerca e della tecnologia, coinvolgendo istituzioni di livello universitario, centri di ricerca; sono previsti particolari incentivi per i settori produttivi, in particolare per le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.
3. Le Parti decidono di stimolare la cooperazione scientifica e tecnologica tra le università, gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, utilizzando anche gli strumenti delle borse di studio e dei programmi di scambio di studenti e di specialisti.
4. Le Parti decidono di rafforzare i legami di cooperazione tra organismi attivi nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione in una prospettiva di promozione, divulgazione e trasferimento di tecnologia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-36