AccordoTitolo III

Art. 40

Cooperazione culturale

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione culturale 1. Le Parti decidono di espandere la cooperazione in tale ambito, intensificando i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni. 2. L'obiettivo sarà promuovere la cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione gli accordi bilaterali con gli Stati membri dell'Unione europea e stimolando le sinergie nell'ambito di tali accordi. 3. La cooperazione avverrà nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali in materia di diritti d'autore e degli accordi internazionali. 4. Tale cooperazione potrà riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui: a) la traduzione di opere letterarie; b) la tutela, il restauro, il recupero e il rilancio del patrimonio culturale; c) eventi culturali e iniziative collegate e lo scambio di artisti e di operatori del settore; d) la promozione della diversità culturale, in particolare nel caso delle popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani; e) gli scambi tra giovani; f) la prevenzione e l'eliminazione del traffico illecito del patrimonio culturale; g) promozione dell'artigianato e dell'industria culturale.
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Cooperazione culturale (Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo