Accordo›Titolo III
Art. 38
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità
1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In quest'ottica, il rapporto tra povertà e ambiente e l'impatto ambientale delle attività economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la partecipazione effettiva agli accordi internazionali in materia di ambiente, in ambiti quali i cambiamenti climatici, la biodiversità, la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici.
2. La cooperazione può riguardare, tra le altre cose:
a) la prevenzione del degrado ambientale; a tale scopo, nell'ambito della cooperazione si dovrebbe affrontare la questione del trasferimento di tecnologie sostenibili da un punto di vista ambientale e/o pulite;
b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversità e le risorse genetiche);
c) lo stimolo a creare sistemi nazionali e regionali di controllo della biodiversità;
d) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti;
e) la promozione dell'armonizzazione della legislazione in materia ambientale in America centrale;
f) il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
g) la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacità in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini;
h) la promozione di programmi di ricerca congiunti a livello regionale.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-38