AccordoTitolo III

Art. 38

Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di ambiente e biodiversità 1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo settore promuove la protezione dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In quest'ottica, il rapporto tra povertà e ambiente e l'impatto ambientale delle attività economiche sono considerati fattori importanti. La cooperazione dovrebbe inoltre promuovere la partecipazione effettiva agli accordi internazionali in materia di ambiente, in ambiti quali i cambiamenti climatici, la biodiversità, la desertificazione e la gestione dei prodotti chimici. 2. La cooperazione può riguardare, tra le altre cose: a) la prevenzione del degrado ambientale; a tale scopo, nell'ambito della cooperazione si dovrebbe affrontare la questione del trasferimento di tecnologie sostenibili da un punto di vista ambientale e/o pulite; b) la promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali (comprese la biodiversità e le risorse genetiche); c) lo stimolo a creare sistemi nazionali e regionali di controllo della biodiversità; d) lo scambio di informazioni e di esperienze sulla legislazione in materia ambientale e sui problemi ambientali comuni alle due Parti; e) la promozione dell'armonizzazione della legislazione in materia ambientale in America centrale; f) il potenziamento della gestione ambientale in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; g) la promozione dell'educazione all'ambiente, la creazione di capacità in tal senso, l'aumento della partecipazione dei cittadini; h) la promozione di programmi di ricerca congiunti a livello regionale.
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