AccordoTitolo III

Art. 34

Cooperazione in materia di protezione del consumatore

In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di protezione del consumatore Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito può comprendere, tra le altre cose e nella misura del possibile: a) il miglioramento della comprensione reciproca della legislazione in materia, per evitare gli ostacoli al commercio e garantire un elevato livello di protezione del consumatore; b) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione del consumatore.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-34

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