Accordo›Titolo III
Art. 34
Cooperazione in materia di protezione del consumatore
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di protezione del consumatore
Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito può comprendere, tra le altre cose e nella misura del possibile:
a) il miglioramento della comprensione reciproca della legislazione in materia, per evitare gli ostacoli al commercio e garantire un elevato livello di protezione del consumatore;
b) la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione del consumatore.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-34