Accordo›Titolo III
Art. 35
Cooperazione in materia di protezione dei dati
In vigore dal 6 apr 2006
Cooperazione in materia di protezione dei dati
1. Le Parti decidono di cooperare in materia di protezione nell'ambito del trattamento dei dati personali e di dati di altra natura, in un'ottica di conformità alle più rigorose norme internazionali.
2. Le parti decidono inoltre di cooperare in materia di protezione dei dati personali nel senso dell'innalzamento del livello di tale protezione e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le Parti, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;137#art-a-35